foto:BrindisiReport.it |
Inizia
l’udienza nell’aula bunker del palazzo di giustizia di Brindisi e i
cittadini sono tutti dirottati, come nei processi di mafia, aldilà del
vetro di protezione costretti a seguire le fasi dell’udienza con estrema
difficoltà per colpa dell’impianto di altoparlanti mal funzionante.
Dinanzi al giudice monocratico Francesco Cacucci, gli avvocati degli
imputati (che ricordiamo accusati di aver scaricato, trasportato e
stoccato tonnellate di carbone all’aperto omettendo di adottare le
misure di sicurezza al fine di evitare la dispersioni di polveri nei
terreni circostanti, provocandone così l’inquinamento) precisano le loro
eccezioni relativamente alla costituzione delle parti civili e
ribadiscono il concetto che questo non è un processo contro l’Enel, non è
un processo per inquinamento, ne un processo per lesioni gravi. E’
semplicemente un processo per imbrattamento.
Chiedono che siano rigettate tutte le richieste argomentandole una ad
una partendo da quelle del Comune e della Provincia di Brindisi,
citando il famoso quanto vergognoso accordo di programma del 2007 cui è
seguita una transazione con Enel, con l’impegno di rinunciare a
qualsiasi forma di contenzioso. Gli alberi del parco “Di Giulio”
piantumati proprio in cambio della rinuncia a costituirsi parte civile
resteranno negli anni a venire come simbolo della “svendita” di una
intera città.
L’avvocato
Laforgia poi passa ad affrontare le associazioni, nessuna delle quali, a
suo dire, legittimata ad essere ammessa come parte civile, per
svariati motivi. Chi perché non esercita la propria attività sul
territorio, chi per non aver prodotto alcuna delibera assembleare, chi
perché vanta la lesione del diritto generico all'ambiente, chi per non
aver dimostrato la lesione di un diritto diverso da quello generico.
A noi è stato mosso un solo appunto! Non potendosi attaccare a nulla
altro, perché il nostro statuto e il nostro atto di costituzione
prevedeva esattamente tutto ciò che è previsto dalla legge, ci è stato
eccepito esclusivamente la "costituzione ad hoc" , in altre parole il
comitato che OGGI chiede di essere ammesso come parte civile, ai tempi
della presunta commissione dei reati non era lo stesso soggetto!
Ha
ammesso allo stesso tempo , però, che era innegabile che il movimento
fosse attivo sul territorio, non potendo in alcun modo negare il
deposito documentale dell'esposto sfociato poi successivamente nel
procedimento odierno. Le sue eccezioni si basano dunque sul fatto che i
soggetti che prima hanno depositato l'esposto ed erano attivi sul
territorio, oggi sono soggetti diversi perché allora il comitato non
esisteva in quanto tale ma era semplicemente un gruppo di persone.
Successivamente è stata chiesta anche l’esclusione dei comuni di Torchiarolo, San Pietro V.co e Trepuzzi.
L’udienza
fiume prosegue e al rientro dalla pausa il nostro avvocato ha replicato
in questi termini: la legge non prevede alcuna forma per la formazione
e costituzione di un comitato, nemmeno scritta, anzi, non è nemmeno
necessario, per l'esistenza dello stesso, che vi sia uno statuto.
Il comitato è semplicemente un insieme di persone che perseguono un
medesimo fine (nel nostro caso indicato nell'art.2 dello statuto)
conclusione logica è che la costituzione FORMALE è avvenuta solo e
soltanto perché la legge impone, ai fini della partecipazione
processuale, che vi sia un soggetto rappresentativo (legale
rappresentante) che possa dare incarico legale. Ciò di cui l'avv.
Laforgia non ha tenuto considerazione è la distinzione dell'elemento
formale da quello SOSTANZIALE!
In altre parole, la sostanza esplicita che il comitato esiste sin dal 2009, la forma solo dal novembre 2012. Ma essendo sempre lo stesso comitato non può negarsi in capo allo stesso la lesione del diritto che oggi si vanta e di conseguenza la costituzione di parte civile che ne deriva.Le contro repliche della difesa degli imputati si son limitate solamente a ripetere ciò che era stato eccepito in via principale, cioè che trattasi di due soggetti distinti.
In altre parole, la sostanza esplicita che il comitato esiste sin dal 2009, la forma solo dal novembre 2012. Ma essendo sempre lo stesso comitato non può negarsi in capo allo stesso la lesione del diritto che oggi si vanta e di conseguenza la costituzione di parte civile che ne deriva.Le contro repliche della difesa degli imputati si son limitate solamente a ripetere ciò che era stato eccepito in via principale, cioè che trattasi di due soggetti distinti.
Ascoltate a questo punto repliche e controrepliche il giudice Cacucci
rimanda il tutto a lunedì 14 Gennaio alle ore 11, giorno in cui si saprà
quante e quali delle circa 70 richieste saranno ammesse.
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